FATTORIE DIDATTICHE
L’attività di Fattorie Didattiche non è regolamentata da una specifica legge nazionale, ma si può fare riferimento al:
All’art. 1 del Decreto legislativo n.228/2001 Orientamento e Modernizzazione del Settore agricolo dove viene ridefinita la figura dell’imprenditore agricolo come “chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse … ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
All’art. 2 della Legge n.350/2003 l’attività didattica non è più prerogativa esclusiva delle aziende agrituristiche, ma può essere esercitata anche da una semplice azienda agricola.
All’art. 2 della Legge n.96/2006 sull’Agriturismo, le attività didattiche svolte in azienda, ma anche al di fuori dei beni fondiari, rientrano esplicitamente tra le attività riconducibili all’agriturismo.
In mancanza di una legge nazionale molte regioni hanno definito in autonomia i criteri e hanno istituito gli albi.
SICUREZZA
D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e D.lgs. 3 agosto 2009 n.106
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